Lezioni II semestre 2019

Si pubblica il programma delle lezioni del II semestre 2019. Le lezioni inizieranno mercoledì 24 aprile 2019.

Programma Scuola Forense II semestre 2019

 

Lezione del 24 aprile 2019. L’ordinamento giudiziario, il funzionamento della macchina della giustizia. Nuove frontiere.

Dott. cons. Alberto Rizzo

 

 

Lezione dell’8 maggio 2019. Il linguaggio dell’avvocato.

Avv. Paola Mai

Ecco le slides proiettate nel corso della lezione:

Lezione 08.05.2019. Avv. Mai

 

Lezione del 15 maggio 2019. Simulazione di un processo.

Avvocati Paola Mai e Gaetano Crisafi.

 

 

Lezione del 22 maggio. Il  concorso di persone nel reato.

Avv. Prof. Piero Longo

 

 

Lezione del 29 maggio 2019. Il processo del lavoro.

Dott. cons. Gaetano Campo.

Il processo del lavoro è improntato ai principi di concentrazione, oralità e immediatezza.

Ricorso e memoria difensiva sono gli unici atti del processo, che è destinato, per il resto, a svolgersi in forma orale.

Competenza per materia: per le controversie elencate all’art. 409 c.p.c. è competente il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. Tale espressione si riferisce ad una ripartizione interna del tribunale e vale unicamente a rendere applicabile il rito del lavoro (art. 413 e seguenti c.p.c.).

E’ sempre la domanda del ricorrente a fondare la competenza del giudice del lavoro, rispetto alla quale sono ininfluenti le eventuali eccezioni del convenuto.

Competenza per territorio: il 2° comma dell’art. 413 c.p.c. elenca tre fori alternativi: la disposizione nasce dalla scelta di favore nei confronti del lavoratore effettuata dal legislatore del 1973 (L. n. 533/1973).

Secondo consolidata giurisprudenza, la scelta fatta dal ricorrente con il ricorso è irrevocabile.

Il foro del locus contractus va determinato secondo le norme generali in materia di perfezionamento dei contratti (art. 1326 e 1327 c.c.)

Il foro dell’azienda si riferisce al luogo in cui si accentrano i poteri di direzione e di amministrazione dell’impresa.

Il foro della “dipendenzaˮ è relativo al luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa (se il lavoratore, per esempio, è stato formalmente trasferito ma non ha mai svolto la propria attività presso la nuova sede, essa non può considerarsi rilevante in tale senso).

Al datore di lavoro non imprenditore, naturalmente, si applica unicamente il foro del contratto.

Sono altresì previsti un foro esclusivo (4° comma) ed un foro sussidiario (5° comma).

Il giudizio: Quanto all’ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del ricorso o della memoria difensiva, l’orientamento attualmente dominante è il più rigoroso: sono producibili solo i documenti di formazione successiva o quelli rispetto ai quali la parte dia prova di non averli potuti produrre per causa non imputabile.

Sono sempre ammesse le produzioni, le eccezioni e le istanze che siano conseguenza delle difese svolte dalla controparte.

L’udienza descritta dall’art. 420 c.p.c. rappresenta il primo contatto tra il Giudice e le parti: esse infatti devono comparire personalmente o possono farsi rappresentare da un procuratore che sia a conoscenza, però, dei fatti di cui è causa. Questo significa che la legge rifiuta l’idea di una presenza meramente formale.

L’interrogatorio libero che il Giudice espleta in questa fase non è destinato ad ottenere una confessione.

La conciliazione tentata dal Giudice può avere natura transattiva, ma le due nozioni non vanno confuse: la transazione implica sempre “reciproche concessioniˮ, che possono mancare nella conciliazione, che può essere anche adbicativa.

Alla mancata comparizione delle parti alla prima udienza si applicano gli artt. 181 e 309 c.p.c., secondo un recente arresto della Corte di Cassazione che ha escluso l’immediata dichiarazione di estinzione del procedimento.

Poteri istruttori del Giudice: il processo del lavoro è teso all’accertamento della verità. Va letto in questo senso l’ampliamento dei poteri istruttori che l’art. 421 c.p.c. assegna al Giudice del lavoro, specialmente in tema di prova testimoniale (ultimo comma).

Il relatore ha accennato, infine, al c.d. Rito Fornero, che si applica nelle ipotesi regolate dall’art. 18, L. 300/1970.

Esso si snoda in una prima fase sommaria: il Giudice espleta l’attività istruttoria indispensabile e provvede con ordinanza che accoglie o rigetta il ricorso, decidendo anche sulle spese (art. 1, commi 47-50, L. n. 92/2012).

La seconda fase nasce dalla opposizione all’ordinanza ed è a cognizione piena: ad essa si applicano le regole stabilite nel codice di procedura civile.

Avverso la sentenza emessa all’esito della seconda fase è ammesso reclamo presso la Corte d’Appello.

 

Lezione del 5 giugno 2019. Diritto giurisprudenziale: ultimi sviluppi.

Avv. Maurizio Paganelli.

Il relatore segnala ai discenti due recenti pronunce giurisprudenziali:

Sentenza Corte di Cassazione n. 4135-2019

Sentenza Corte di Cassazione n. 11747-2019

 

 

Lezione del 12 giugno 2019. Il concetto della legge nell’Antigone di Sofocle.

Prof.ssa Beatrice Andretta.

Si pubblica sin da ora il materiale didattico, che sarà utile avere con sé nel corso della lezione.

Lezione 12.06.2019.Antigone per avvocati

 

 

Lezione del 19 giugno 2019. Le esecuzioni civili.

Avv. Francesca Spillare

Ecco le slides proiettate durante la lezione:

Avv. Spillare.19.06.19

 

Lezione del 26 giugno 2019. Assegno di separazione e divorzio.

Avv. Ida Grimaldi

La relatrice si è occupata dell’assegno di separazione e di divorzio.

Ripercorse le tappe legislative fondamentali (1975, riforma del diritto di famiglia – 2006, riforma sulla filiazione – 2016, legge sulle unioni civili, alle quali è stata estesa l’applicabilità della legge sul divorzio) la relatrice si è focalizzata sui presupposti sottesi ai due istituti.

Per la separazione, le norme di riferimento sono: l’art. 143 c.c. sull’obbligo di collaborazione morale e materiale; l’art. 156 sui criteri per l’attribuzione dell’assegno.

Va sottolineato che il criterio dell’adeguatezza dei mezzi richiamato dalla norma citata non coincide con lo stato di bisogno, ma si riferisce al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, effettivo o potenziale (Cass. n. 13026/2016).

Quanto all’assegno di divorzio, la norma di riferimento è l’art. 5, sesto comma, della L. 898/1970, come modificata dalla L. 74/1987.

Sotto il profilo dell’an, il criterio dell’adeguatezza dei mezzi ha subito una prima, fondamentale, interpretazione nel 1990 (adeguatezza dei mezzi secondo il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio). Nel 2017, la celebre sentenza n. 11504 ha rivisitato il criterio valorizzando il profilo dell’indipendenza economica.

Infine le Sezioni Unite n. 18287/2018 hanno stabilito che alla base della valutazione del giudice deve esservi l’accertamento di uno squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi. Su tale base si potranno poi applicare i criteri previsti dalla norma per la determinazione del contributo. Si parla, infatti, di funzione assistenziale e perequativo compensativa dell’assegno.

Un accenno, infine, è stato fatto alla proposta di legge n. 506/2018 (c.d. Pillon).

 

Lezione del 3 luglio 2019. La responsabilità ambientale.

Avv. Luciano Butti

Si pubblica sin da ora il materiale didattico utile per la lezione.

Lezione del 3.07.2019.avv. Butti (1)

 

Avv. Butti.03.07.2019 (2)

 

Lezione del 17 luglio 2019. La gestione dello stress e il public speaking.

Avvocati Carlo Spillare e Leonardo Maran.

 

Lezione dell’11 settembre 2019. Spunti di democrazia partecipativa: il diritto ai beni comuni ed il procedimento di dibattito pubblico sui progetti di grandi opere.

Avvocati Silvano Ciscato e Andrea Faresin.

 

Lezione del 18 settembre 2019. Princìpi in tema di riforma del codice della crisi di impresa.

Avv. Prof. Diego Manente.

 

Lezione del 25 settembre 2019. Il sistema Cassa Forense: profili previdenziali e assistenziali.

Avv. Ida Grimaldi

 

Lezione del 2 ottobre 2019. Un caso di diritto civile.

Dott. Massimiliano De Giovanni.

 

Lezione del 9 ottobre 2019. La criticabile distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato.

Avv. Prof. Mauro Tescaro.

Si pubblica il materiale utile per la lezione.

Tescaro Scuola forense Vicenza 9 ottobre 2019